Art. 2.

      1. All'articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-ter. Nel caso di esproprio di una costruzione rurale, legittimamente edificata da tre anni prima del decreto di esproprio e utilizzata nel contesto produttivo aziendale, l'indennità è determinata nella misura pari al valore di ricostruzione al netto della vetustà. L'indennità determinata ai sensi del presente comma, ridotta della metà, spetta per i fabbricati non espropriati ma che di fatto divengono inoperanti in quanto oggettivamente correlati nel loro utilizzo al fabbricato espropriato».